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Giurisdizione
Il termine giurisdizione (dal latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere), in diritto, viene utilizzato con diversi significati tra loro connessi. Può, infatti, designare:
  • in senso oggettivo, la funzione pubblica (funzione giurisdizionale) consistente nell'applicazione del diritto oggettivo, interpretandone le disposizioni generanti norme per renderle operanti nel caso concreto, per risolvere le controversie in posizione di terzietà, ossia di indipendenza rispetto alle parti e di indifferenza riguardo all'esito della controversia;
  • in senso soggettivo, l'insieme degli organi che esercitano tale funzione, i giudici;
  • la sfera di competenza di un giudice o, con significato più generale ma meno appropriato, di un organo pubblico;
  • Nel diritto ecclesiastico, una delle due potestà (detta anche potestà di governo) che ha la Chiesa per raggiungere il suo fine essenziale consistente nella salute delle anime (l'altra è la cosiddetta potestà d'ordine, cioè il potere di amministrare i sacramenti); si distingue in g. di fòro interno e g. di fòro esterno secondo che si eserciti esclusivamente nell'àmbito delle coscienze oppure nella sfera dei rapporti sociali, e comprende insieme i poteri di legiferare, di amministrare e di giudicare (in un senso più stretto, il diritto canonico vi comprende anche il potere di esaminare una controversia e di definirla con l'emanazione di una sentenza).

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